Riconoscimento giuridico

In base alla loro personalità giuridica le Associazioni  si distinguono in:

  • Non riconosciute. Normalmente alle associazioni ricreative, culturali,, sportive e sociali non è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica. Trattandosi di una modalità più agile e meno dispendiosa per chi vuole impegnarsi in un progetto associativo senza finalità di lucro, viene adottata più frequentemente anche se è  meno garantista in quanto le associazioni non riconosciute non godono dell’autonomia patrimoniale perfetta: per gli obblighi assunti in nome e per conto della stessa rispondono le persone che li hanno contratti (presidente e/o singoli associati). Le associazioni non riconosciute sono disciplinate dagli artt. 36,37,38 del codice civile e non sono soggette ad alcun controllo amministrativo ne’ in fase di costituzione ne’ in corso di attività, purché rispettino i limiti dettati dalle normative vigenti e quelli dell’ordine pubblico e del buon costume.
  • Riconosciute  se hanno ottenuto il riconoscimento in seguito a presentazione di domanda e successiva iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Regioni e le Prefetture. Con tale riconoscimento l’Associazione acquisisce l’autonomia patrimoniale perfetta, in base alla quale il suo patrimonio rimane distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori, limitandone la responsabilità alle sole obbligazioni assunte per conto dell’Associazione.