L’atto costitutivo è il documento tramite il quale i soci fondatori, riuniti in assemblea, sanciscono la volontà di associarsi per perseguire finalità condivise. L’atto costitutivo deve contenere i seguenti elementi:
- L’indicazione del giorno, mese, anno e luogo nel quale è stata svolta l’assemblea;
- Gli estremi dei soci fondatori: nome, cognome, residenza, codice fiscale;
- La denominazione del sodalizio;
- Le finalità e le azioni che l’associazione potrà mettere in atto per raggiungere gli scopi sociali;
- La composizione del consiglio direttivo (numero e nomi dei componenti) eletto contestualmente;
- Lo statuto in allegato.
L’atto costitutivo deve essere firmato da tutti i soci presenti al momento della costituzione.
Lo statuto è il documento contenente le regole della vita dell’associazione e le norme che disciplinano il rapporti tra gli associati e tra questi e l’associazione stessa. Lo statuto deve contenere i seguenti elementi:
- Denominazione dell’associazione;
- Sede legale;
- Scopi;
- Patrimonio;
- Norme sull’ordinamento interno;
- Norme sull’amministrazione;
- Diritti e obblighi degli associati e condizioni per la loro ammissione;
- Norme relative all’estinzione dell’ente;
- Norme relative alla devoluzione del patrimonio residuo.
Anche lo statuto deve essere firmato da tutti i soci presenti al momento della costituzione.
Affinché l’Associazione possa beneficiare del trattamento fiscale agevolato, è necessario che nello statuto siano chiaramente espressi i seguenti principi:
- Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione;
- L’obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico come consuntivo dell’attività svolta da porre all’approvazione dell’assemblea dei soci;
- L’obbligo, in caso di scioglimento dell’Associazione, di devolvere il patrimonio residuo ad altra struttura avente finalità analoghe.