L’attività commerciale marginale o occasionale può essere svolta da un’Associazione pur non figurando tra le sue finalità e senza che il sodalizio perda il requisito di ente associativo non commerciale. È però necessario che i proventi di natura commerciale occasionale non siano prevalenti rispetto a quelli derivanti dall’attività istituzionale rivolta ai soci.
Costituisce introito commerciale ogni incasso derivante da servizi offerti anche a persone non associate per l’organizzazione di:
- manifestazioni aperte al pubblico con ingresso a pagamento;
- feste con stand gastronomici a pagamento;
- gite e viaggi senza il tramite di un’agenzia autorizzata;
e inoltre
- messaggi pubblicitari attraverso media e stampati (manifesti, locandine, dépliant, stendardi, ecc…).
Le Associazioni che hanno introiti commerciali occasionali o marginali devono:
- richiedere l’attribuzione della Partita Iva;
- tenere la contabilità per l’attività commerciale separata da quella istituzionale;
- presentare la dichiarazione dei redditi per l’attività commerciale svolta.
Qualora i servizi di natura commerciale siano svolti abitualmente e i proventi che ne derivano superino quelli della gestione istituzionale rivolta agli associati, il sodalizio perde il requisito della non commerciabilità e viene considerato, ai fini fiscali, un’impresa a tutti gli effetti.